D.LGS. 272/99


Il Decreto legislativo n° 272 del 27 luglio 1999 è un adeguamento normativo sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell’espletamento di operazioni portuali, nonché alle operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale. Questo decreto si applica a tutte le lavorazioni per il settore delle operazioni e servizi portuali (tutte le operazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito, movimento di merce e servizi complementari e accessori) e il settore delle lavorazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione della navi in ambito portuale (realtà con banchine e bacini), oppure imbarcazioni che effettuano prove a mare.Il d.lgs. n. 272/1999 pone in capo al titolare dell’impresa capocommessa l’obbligo di elaborare uno specifico “documento di sicurezza” e prevede puntuali “disposizioni inerenti le operazioni e i servizi portuali”. Le autorità competenti per il controllo del rispetto della normativa sono: Capitaneria di Porto e le ASL.L’impresa capocommessa deve nominare il Responsabile tecnico dei lavori/servizi, inoltre  qualora si effettuino lavori a caldo, sabbiature e/o verniciature, dovranno essere richieste le specifiche autorizzazioni alla Capitaneria di Porto.

D.LGS. 271/99


Il D. Lgs 271/99 (che regolamenta la sicurezza dei lavoratori marittimi a bordo nelle navi) ha lo scopo di adeguare la normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori su tutte le navi o unità di cui all’art.2 dello stesso decreto, e si applica ai lavoratori imbarcati a bordo di tutte le navi o unità mercantili, nuove od esistenti, adibite alla navigazione marittima.Per nave ai fini dell’applicazione del decreto si considera qualsiasi costruzione adibita per fini commerciali, al trasporto marittimo di merci o passeggeri. Per quanto attiene le unità da diporto è utilizzata a fini commerciali quando:(si può mettere un puntino elenco numerato?) - è oggetto di contratti di locazione o di noleggio;- è utilizzata per l’insegnamento professionale della navigazione da diporto;- è utilizzata da centri di immersione e di addestramento subacqueo come unità di appoggio per i praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo.A bordo della nave deve essere presente un “Manuale di gestione per la sicurezza dell’ambiente di lavoro a bordo” dove sono riportati gli strumenti e le procedure utilizzate dall’armatore per adeguarsi alle disposizioni previste dal decreto 271/99 e dalle norme internazionali. Esso può costituire parte integrante del “Safety Management Manual” redatto ai sensi di quanto previsto dal codice internazionale di gestione per la sicurezza delle navi (ISM Code) di cui alla Convenzione Solas.Si ricorda che l’armatore, tramite il servizio di prevenzione e protezione, deve convocare, almeno una volta l’anno, una riunione periodica di prevenzione e protezione alla quale partecipano il comandante della nave, il responsabile della sicurezza dell’ambiente di lavoro ed il rappresentante alla sicurezza dell’ambiente di lavoro, al fine di esaminare:- le misure di igiene e sicurezza previste a bordo;- l’idoneità dei mezzi di protezione individuali previsti a bordo;- i programmi di informazione e formazione dei lavoratori marittimi;- eventuali variazioni, rispetto alle normali condizioni di esercizio dell’unità, delle situazioni di esposizione del lavoratore a fattori di rischio.La documentazione, redatta da personale tecnico appartenente alla gente di mare (ingegnere navale o costruttore navale), deve essere spedita tramite la capitaneria di porto al Ministero per l’approvazione.


Autocontrollo e sistema HACCP non sono termini sinonimi. Il concetto di autocontrollo ha una valenza più ampia che discende dalla responsabilizzazione dell’Operatore del settore alimentare (OSA) in materia di igiene e sicurezza degli alimenti e corrisponde all’obbligo di tenuta sotto controllo delle proprie produzioni. L’autocontrollo è obbligatorio per tutti gli operatori che a qualunque livello siano coinvolti nella filiera della produzione alimentare.

L’HACCP è un sistema che consente di applicare l’autocontrollo in maniera razionale e organizzata ed  è quindi uno strumento teso ad aiutare gli OSA a conseguire un livello più elevato di sicurezza alimentare.
I principi su cui si basa l’elaborazione di un piano HACCP sono 7:
1. Identificare ogni pericolo da prevenire, eliminare o ridurre
2. Identificare i punti critici di controllo (CCP – Critical Control Points) nelle fasi in cui è possibile prevenire, eliminare o ridurre un rischio
3. Stabilire, per questi punti critici di controllo, i limiti critici che differenziano l’accettabilità dalla inaccettabilità
4. Stabilire e applicare procedure di sorveglianza efficaci nei punti critici di controllo
5. Stabilire azioni correttive se un punto critico non risulta sotto controllo (superamento dei limiti critici stabiliti)
6. Stabilire le procedure da applicare regolarmente per verificare l’effettivo funzionamento delle misure adottate
7. Predisporre documenti e registrazioni adeguati alla natura e alle dimensioni dell’impresa alimentare.

Considerando una nave, dove è prevista la preparazione e la somministrazione di alimenti agli ospiti (vedi ad esempio charter), il responsabile del piano di autocontrollo deve predisporre e attuare il piano di autocontrollo, con l’ attiva partecipazione della dirigenza e del personale avvalendosi, se del caso, di un supporto tecnico-scientifico esterno.
Il piano deve essere applicabile e applicato, finalizzato a prevenire le cause di insorgenza di non conformità prima che si verifichino e deve prevedere le opportune azioni correttive per minimizzare i rischi quando, nonostante l’applicazione delle misure preventive, si verifichi una non-conformità. L’obiettivo principale è istituire un sistema documentato con cui l’impresa sia in grado di dimostrare di aver operato in modo da minimizzare il rischio.

La denuncia Inizio Attività semplificata (DIA) serve per la registrazione delle attività di produzione alimenti (cucine con somministrazione alimenti agli ospiti, in attività di charter), nel settore delle imbarcazioni ai sensi del Regolamento CE n. 852/04. La notifica, si applica all’ attività della cucina comprendente una qualsiasi delle seguenti fasi di: produzione, trasformazione, manipolazione, distribuzione alimenti.
La pratica deve essere Notificata, ai fini della registrazione, all’USMAF competente per Territorio.

Ogni nave di stazza lorda pari o superiore a 100 tonnellate, e tutte le navi autorizzate a trasportare 15 o più passeggeri, e le piattaforme fisse o galleggianti devono essere provviste di un Piano di gestione e per lo smaltimento dei rifiuti.
Inoltre ogni nave di stazza lorda pari o superiore a 400 tonnellate, e tutte le navi autorizzate a trasportare 15 o più persone che effettuano viaggi in porti o terminal offshore, e le piattaforme fisse o galleggianti devono essere provviste di un Libro di registrazione dei rifiuti; ogni nave di 12 metri o più di lunghezza fuori tutto, e le piattaforme fisse o galleggianti, devono recare cartelli che informano l’equipaggio e i passeggeri sulle modalità di smaltimento dei rifiuti della nave.
Secondo i requisiti di cui all’annesso V, il Garbage Management Plan (Piano di gestione e di smaltimento dei rifiuti) deve essere scritto nella lingua parlata dall’equipaggio e, per le navi che effettuano viaggi internazionali, anche in inglese.
Il Piano di gestione e di smaltimento dei rifiuti deve contenere un elenco dei macchinari, delle attrezzature e degli impianti impiegati per la movimentazione e per il trattamento dei rifiuti prodotti a bordo della nave, nonché estratti e/o riferimenti alle istruzioni di gestione predisposte.

Il Risk Assessment o JH143 è un particolare tipo di accertamento che a volte gli assicuratori richiedono, volto ad individuare il livello di rischio nel corso della costruzione, trasformazione o riparazione navale, sia per progetti specifici che per una analisi generale delle caratteristiche del cantiere.
In generale, seppure non rigidamente codificato, gli aspetti che sono valutati riguardano:
· Rischi geografici e ambientali
· Condizioni generali del sito
· Processi e procedure di produzione
· Controllo qualità
· Manutenzione generale
· Gestione dei fornitori ed appaltatori
· Gestione dei permessi di lavoro
· Piani di gestione delle emergenze
· Capacità antincendio
· Equipaggiamenti del cantiere
· Controllo atmosferico e dei gas industriali
· Varo e prove generali
· Sicurezza del sito
· Eventi precedenti

Per tutti gli aspetti sopra elencati viene fatta una specifica valutazione.


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